Un’azienda sostituisce una macchina, modifica le procedure di lavorazione e assegna alcuni dipendenti a compiti diversi. Controllando gli attestati, l’ufficio del personale scopre che nessuno dei lavoratori coinvolti ha corsi di formazione sulla sicurezza in scadenza. La documentazione è regolare, ma questo non significa necessariamente che gli obblighi formativi siano stati assolti.
Il problema nasce quando si considera la formazione sulla sicurezza come una serie di certificati da rinnovare a intervalli prestabiliti. Le scadenze esistono e devono essere rispettate, ma la preparazione richiesta ai lavoratori dipende anche dalle condizioni nelle quali svolgono la propria attività.
L’aggiornamento periodico segue una propria disciplina, mentre i cambiamenti che incidono sui rischi e sulle mansioni possono richiedere interventi ulteriori, anche a distanza di pochi mesi dall’ultimo corso frequentato.
Indice
- 1 Le sei ore ogni cinque anni e le circostanze che anticipano l’aggiornamento
- 2 Il cambio di reparto può richiedere una formazione diversa
- 3 Il problema degli attestati accumulati negli anni
- 4 Programmare i corsi senza compromettere l’attività
- 5 La formazione e-learning di Progfetto81
- 6 Controllare cosa resta della formazione durante il lavoro
Le sei ore ogni cinque anni e le circostanze che anticipano l’aggiornamento
La regola ordinaria per l’aggiornamento formazione lavoratori prevede almeno sei ore ogni cinque anni. La durata è identica per le aziende classificate a rischio basso, medio e alto, diversamente da quanto avviene per la formazione iniziale specifica.
Il riferimento temporale è la conclusione del percorso formativo, documentata dall’attestato. Le sei ore rappresentano una durata minima e devono essere dedicate ad argomenti pertinenti all’evoluzione della sicurezza, senza ripetere semplicemente i contenuti già affrontati durante la formazione iniziale.
L’aggiornamento dovrebbe essere effettuato anche quando intervengono modifiche negli esiti della valutazione dei rischi oppure quando le verifiche dell’efficacia della formazione ne evidenziano la necessità.
Si consideri – ad esempio – un’impresa che introduce una diversa organizzazione dei turni modificando le condizioni di esposizione ad alcuni rischi. Se la nuova valutazione evidenzia esigenze formative, attendere la scadenza quinquennale sarebbe contrario alla logica di legge.
Non ogni variazione organizzativa comporta automaticamente un nuovo corso. Occorre verificare se cambiano i rischi, le misure preventive o le conoscenze necessarie al personale.
L’obbligo di aggiornamento riguarda inoltre figure con periodicità differenti. I preposti, secondo il nuovo Accordo, devono frequentare almeno sei ore ogni due anni. Affidarsi a un’unica scadenza per tutto il personale rischia quindi di generare omissioni.
Il cambio di reparto può richiedere una formazione diversa
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede la formazione in occasione del trasferimento o cambiamento delle mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro chiarisce un punto spesso trascurato: la formazione necessaria per questi cambiamenti, quando incidono sulle mansioni svolte, non rientra nell’aggiornamento periodico ordinario.
Le aziende devono quindi confrontare le competenze già documentate con i rischi effettivamente associati al nuovo incarico. Può essere sufficiente integrare la formazione specifica, oppure possono rendersi necessari addestramento e percorsi abilitanti distinti.
Nel caso dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, per esempio, la normativa richiede una specifica abilitazione. Aver frequentato il corso generale e specifico per lavoratori, oppure il successivo aggiornamento quinquennale, non autorizza automaticamente alla conduzione.
L’obiettivo della verifica non è ripetere corsi inutilmente, ma individuare con precisione ciò che manca prima dell’assegnazione delle nuove attività.
Il problema degli attestati accumulati negli anni
Nelle imprese con personale stabile, l’archivio formativo può sembrare relativamente semplice da amministrare. Le difficoltà aumentano con assunzioni, trasferimenti interni, cambiamenti di ruolo e acquisizioni di personale proveniente da altre aziende.
Un lavoratore può presentare attestati conseguiti presso precedenti datori di lavoro, magari rilasciati secondo accordi normativi differenti. La loro utilizzabilità deve essere valutata considerando le disposizioni sul riconoscimento della formazione pregressa e dei crediti formativi.
L’ufficio del personale dovrebbe poter ricostruire quando è stata completata la formazione generale, quale formazione specifica è stata svolta, quali aggiornamenti risultano documentati e se esistono ulteriori abilitazioni.
Conservare soltanto l’ultimo attestato può rendere difficile questa ricostruzione. Occorre mantenere disponibili anche le informazioni sul percorso precedente, verificandone la corrispondenza con le mansioni attuali.
Lo scadenzario, di conseguenza, dovrebbe essere collegato alle schede individuali e alle informazioni sulle attività svolte. Un semplice elenco di nominativi e date consente di individuare i rinnovi imminenti, ma non segnala automaticamente che un dipendente ha cambiato reparto o che è stata introdotta una nuova procedura.
Sono informazioni che devono arrivare da chi gestisce concretamente l’organizzazione aziendale, con il coinvolgimento del servizio di prevenzione e protezione.
Programmare i corsi senza compromettere l’attività
L’aggiornamento corso sicurezza richiede anche una programmazione delle assenze. In un’azienda manifatturiera, sottrarre contemporaneamente più operatori alla stessa linea produttiva può creare difficoltà, soprattutto nei periodi di maggiore attività.
Conviene quindi distribuire le sessioni prima che le scadenze diventino ravvicinate, tenendo conto dei turni, delle sostituzioni disponibili e delle esigenze dei singoli reparti.
La formazione obbligatoria, secondo l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, deve svolgersi durante l’orario di lavoro e senza costi per i lavoratori. Le ore dedicate ai corsi devono pertanto trovare spazio nell’organizzazione aziendale.
Anche la modalità didattica incide sulla programmazione. Per l’aggiornamento dei lavoratori, l’Accordo del 2025 ammette la formazione e-learning, che permette una maggiore flessibilità rispetto alle lezioni con orari prestabiliti.
La formazione e-learning di Progfetto81
Tra le proposte di formazione e-learning eccelle il corso aggiornamento lavoratori di Progetto81, destinato al personale dei settori a rischio basso, medio e alto.
Il percorso dura sei ore e viene erogato online attraverso videolezioni accessibili sulla piattaforma e-learning, disponibile tutti i giorni. La fruizione può essere interrotta e ripresa, entro 180 giorni dall’attivazione.
Il programma comprende le novità normative, i compiti dei soggetti coinvolti nella prevenzione, la valutazione dei rischi, le misure di protezione, l’uso dei DPI e le procedure di emergenza. Sono affrontati anche rischi meccanici, elettrici, chimici, biologici ed ergonomici.
Al termine è previsto un test online a risposta multipla, con rilascio dell’attestato dopo il completamento dell’iter richiesto.
Si tratta di un percorso utilizzabile per l’aggiornamento formazione lavoratori ordinario. L’eventuale formazione aggiuntiva necessaria per specifiche mansioni deve essere valutata separatamente.
Controllare cosa resta della formazione durante il lavoro
La presenza di un attestato dimostra il completamento del percorso previsto, ma non offre da sola una misura di come le conoscenze vengano applicate nel tempo.
L’Accordo del 2025 dedica attenzione proprio alla verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, distinguendola dall’accertamento dell’apprendimento effettuato alla fine del corso.
Il datore di lavoro deve verificare se la preparazione ricevuta si traduca effettivamente in comportamenti coerenti con le procedure di sicurezza. Tra gli strumenti indicati dall’Accordo figurano l’analisi degli infortuni, la somministrazione di questionari e le osservazioni sul comportamento dei lavoratori.
Le verifiche possono far emergere difficoltà nell’applicazione di una procedura, nell’utilizzo dei dispositivi di protezione o nella gestione di una particolare attività.
Quando queste risultanze evidenziano carenze formative, la risposta non può limitarsi ad attendere il successivo aggiornamento quinquennale. Occorre individuare i contenuti da approfondire e organizzare l’intervento necessario.
Per un’azienda che conserva correttamente gli attestati, la parte più delicata del lavoro rimane dunque il collegamento tra documentazione e attività quotidiana. Ogni modifica delle mansioni, delle attrezzature o dei rischi valutati dovrebbe essere accompagnata da una verifica della formazione già ricevuta, prima che il personale venga destinato al nuovo reparto.
