L’aumento del ricorso allo smart working da parte di un numero sempre crescente di aziende ha fatto emergere alcune questioni che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Con il lavoro agile il luogo di lavoro si sposta dalla sede aziendale alle mura di casa e questo comporta alcune problematiche da affrontare dal punto di vista delle tutele sanitarie.
Vediamo insieme quali sono le coperture sanitarie e assicurative nello smart working e come funzionano le tutele del lavoratore.
Indice
Come funzionano gli infortuni nel lavoro agile
Lo smart working non fa venir meno gli obblighi di tutela della salute e sicurezza da parte del datore di lavoro. Tuttavia se è più facile definire questi obblighi quando il lavoro si svolge negli edifici aziendali, il lavoro agile rende l’applicazione e la comprensione delle tutele più complessa da interpretare.
Per gli infortuni e le malattie professionali durante lo svolgimento del lavoro in smart working bisogna fare riferimento alla Circolare Inail n. 48 del 2017 che ricorda che “lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo”.
L’assicurazione contro gli infortuni riguardi infatti “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro”.
In caso di infortunio durante lo svolgimento in smart working sarà importante stabilire che l’evento sia occorso durante lo svolgimento delle mansioni del dipendente.
L’infortunio non viene riconosciuto, per contro, se il dipendente ha messo in pratica un comportamento contrario al buon senso, così palesemente rischioso, da causare l’evento infortunistico. Quest’ultima regola vale sia per gli infortuni che avvengono nelle sedi aziendali sia per il lavoro in smart working.
Per comprendere meglio le responsabilità e le tutele, l’accordo scritto tra le parti che stabilisce le modalità di lavoro agile dovrà contenere tutta una serie di clausole riguardanti lo svolgimento delle mansioni: gli orari di lavoro e i luoghi di lavoro. Se nell’accordo viene stabilito come luogo di lavoro l’abitazione del dipendente e si escludono tutte le altre potenziali sedi, come per esempio un coworking o una caffetteria, gli incidenti che avvengono fuori dai luoghi stabiliti dall’accordo non danno diritto al riconoscimento dell’infortunio.
Come funziona la malattia nello smart working
Il lavoratore dipendente in smart working ha diritto agli stessi diritti dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni nelle sedi aziendali: ferie, permessi, congedi di maternità e indennità di malattia.
Il lavoratore che si ammala ha gli stessi obblighi di comunicazione che avrebbe se dovesse recarsi in azienda: comunicazione tempestiva al datore di lavoro, rilascio del certificato medico di malattia da parte del proprio medico e rispetto degli orari di reperibilità per l’eventuale ispezione da parte del medico dell’INPS.
L’indennità di malattia spetta nella stessa misura in cui spetterebbe al lavoratore che lavora presso la sede aziendale.
Conclusione
Il lavoro in smart working non fa venire meno gli obblighi del datore di lavoro e i doveri dei lavoratori dipendenti sul tema di salute e sicurezza.
La grande differenza che bisogna sottolineare sta nella mancata possibilità di controllare gli ambienti di lavoro e conoscere i rischi connessi allo svolgimento del lavoro a casa. Per questo motivo, il datore di lavoro è obbligato a fornire al lavoratore un’informativa con le indicazioni che servono a ridurre il rischio di incidenti anche per il lavoro svolto in modalità smart working.
