Il periodo di prova permette all’azienda di valutare il lavoratore e a quest’ultimo di verificare mansioni e condizioni dell’impiego: se l’esperienza non corrisponde alle aspettative, è possibile interromperla con regole diverse dalle dimissioni ordinarie.
Prima di lasciare il posto, però, occorre verificare validità del patto, scadenza della prova e conseguenze economiche.
Ecco come funziona il periodo di prova e quali regole si applicano quando il lavoratore decide di dare le dimissioni durante questa fase.
Indice
Quanto dura e come funziona il periodo di prova
La prova dev’essere concordata per iscritto fin dall’inizio del rapporto: una clausola sottoscritta successivamente non può regolarizzare retroattivamente il periodo già lavorato. È quindi essenziale leggere la lettera di assunzione e il contratto collettivo applicato, tenendo presente che la prova non è una fase automatica prevista per ogni nuova assunzione.
La durata non può generalmente superare i 6 mesi, salvo il limite inferiore previsto dalla contrattazione collettiva. Per i contratti a tempo determinato instaurati dal 12 gennaio 2025 si applica un criterio specifico, che collega la durata della prova a quella complessiva del rapporto: un giorno di lavoro effettivo ogni quindici giorni di calendario di durata del contratto.
Ad esempio, per un contratto di 90 giorni, il calcolo è 90 ÷ 15 = 6 giorni di prova. Questi sei giorni devono essere effettivamente lavorati e non corrispondono, quindi, necessariamente a sei giorni consecutivi di calendario. Se il contratto collettivo applicabile prevede una prova più breve, si applica quella durata.
Il calcolo deve comunque rispettare i limiti di legge: un minimo di due giorni di lavoro effettivo e un massimo di quindici per i contratti fino a sei mesi, che sale a trenta per quelli superiori a sei e inferiori a dodici mesi. Per i contratti di almeno dodici mesi resta il criterio proporzionale, senza applicare questi due massimali specifici e fermo restando il limite generale.
Per individuare la scadenza effettiva della prova occorre considerare anche eventuali assenze. Malattia, infortunio e congedi obbligatori di maternità o paternità ne prolungano infatti la durata per un periodo corrispondente all’assenza. La prova, inoltre, non può essere ripetuta quando viene rinnovato un contratto a termine per svolgere le stesse mansioni.
Come dimettersi e quando non serve il preavviso
L’art. 2096 del Codice civile prevede che, durante un periodo di prova validamente concordato, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possano, di regola, interrompere il rapporto senza preavviso.
Nelle dimissioni ordinarie, quando il preavviso è dovuto, il lavoratore che lascia subito il posto può dover corrispondere al datore una somma commisurata alla retribuzione del preavviso non rispettato: durante il periodo di prova invece, di regola, quest’obbligo non c’è.
Il dipendente può quindi lasciare l’impiego senza attendere i giorni previsti per le dimissioni ordinarie, anche se è stato assunto a tempo determinato. Restano comunque dovute le somme maturate durante il rapporto, compreso il TFR secondo le relative regole di calcolo.
Prima di procedere, però, occorre verificare se sia stato concordato un periodo minimo durante il quale svolgere la prova. In questo caso, la normale facoltà di interrompere liberamente il rapporto può essere esercitata soltanto dopo la scadenza di quel termine, ferma restando la possibilità di recedere per giusta causa. Il periodo minimo non va confuso con la durata complessiva della prova: una volta superato il primo, è possibile dare le dimissioni senza preavviso mentre il periodo di prova è ancora in corso.
Per comunicare la decisione non è obbligatorio utilizzare la procedura ministeriale delle dimissioni telematiche, dalla quale il recesso in prova è escluso, come chiarisce la circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È comunque sempre consigliabile formalizzare la scelta di dimettersi per iscritto, rispettando le eventuali modalità previste dal contratto collettivo. La comunicazione dovrebbe indicare chiaramente la volontà di interrompere il rapporto durante la prova e la data di cessazione. Una PEC o una lettera consegnata al datore e firmata per ricevuta permettono di documentarne il recapito.
È importante che la comunicazione delle dimissioni arrivi al datore prima della conclusione del periodo di prova: inviarla all’ultimo momento, senza verificarne la ricezione, può generare contestazioni. Una volta terminata questa fase, infatti, per dimettersi da un rapporto a tempo indeterminato si applicano le regole ordinarie sul preavviso e, quando prevista, la procedura telematica.
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Dimissioni nel periodo di prova: somme spettanti e NASpI
Al termine del rapporto, oltre alla retribuzione dovuta per il lavoro svolto, devono essere conteggiate le ferie maturate e non godute e i ratei delle mensilità aggiuntive. Questi ultimi sono le quote di tredicesima e dell’eventuale quattordicesima accumulate durante il servizio, da determinare secondo le regole del contratto collettivo applicato.
La breve durata dell’impiego non esclude queste spettanze, che devono essere calcolate in relazione a quanto effettivamente maturato.
Diversa è la valutazione necessaria per accedere alla NASpI, l’indennità mensile destinata a chi perde involontariamente l’occupazione. Chi dà le dimissioni durante il periodo di prova normalmente non ne ha diritto, salvo le eccezioni riconosciute dalla legge, come le dimissioni per giusta causa.
Se invece è l’azienda a interrompere il rapporto, il lavoratore può ottenere la prestazione purché possieda i requisiti richiesti, tra cui, in via ordinaria, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti.
Per chi passa da un impiego all’altro, questa regola deve però essere letta insieme alla disposizione introdotta dal 2025. Quando il lavoratore si dimette da un rapporto a tempo indeterminato e, nei dodici mesi successivi, perde involontariamente un altro lavoro, deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione tra la cessazione del precedente rapporto e quella del successivo. La nuova occupazione può essere sia a termine sia a tempo indeterminato.
Non basta quindi avere una lunga storia contributiva precedente alle dimissioni: in questa situazione occorre raggiungere il requisito anche nell’intervallo indicato. Di conseguenza, chi lascia un impiego stabile per accettarne un altro potrebbe non ottenere la NASpI se la nuova azienda interrompe la prova dopo poche settimane e manca la contribuzione necessaria.
Restano escluse da questa regola specifica, tra le altre, le precedenti dimissioni per giusta causa e quelle presentate nel periodo tutelato di maternità o paternità, alle condizioni previste dalla legge.
