Il congedo di maternità è il periodo di tutela riconosciuto alla lavoratrice in relazione alla gravidanza e alla nascita di un figlio.
Anche nel 2026 la disciplina di riferimento resta quella del Testo unico sulla maternità e paternità, il D.lgs. 151/2001, con regole che cambiano in base alla posizione lavorativa.
Per le dipendenti si tratta principalmente di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Per autonome e professioniste, invece, la tutela assume caratteristiche differenti.
Il congedo di maternità non va inoltre confuso con il congedo parentale, che è successivo e facoltativo e che dal 2026, per i lavoratori dipendenti, può essere utilizzato entro i 14 anni del figlio.
Indice
Quanto dura il congedo e quanto viene pagato
Per la lavoratrice dipendente, la durata ordinaria del congedo di maternità è di cinque mesi: normalmente due mesi precedono la data presunta del parto e tre seguono la nascita. La legge consente tuttavia una diversa distribuzione.
Con le necessarie certificazioni mediche, è possibile lavorare fino ad un mese prima del parto e utilizzare quattro mesi dopo, oppure usufruire dell’intero periodo di cinque mesi successivamente alla nascita, quando questa scelta non comporta rischi per la salute della madre e del bambino.
In caso di parto anticipato, i giorni di congedo non utilizzati prima della nascita si aggiungono al periodo successivo. La durata, invece, non aumenta in presenza di un parto gemellare.
Durante il congedo, per le lavoratrici dipendenti la tutela economica prevista dalla legge è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, calcolata normalmente sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio dell’assenza.
I contratti collettivi possono però prevedere condizioni più favorevoli e integrare l’indennità. Nella generalità dei rapporti di lavoro privati l’importo viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e successivamente conguagliato con l’INPS.
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Diritti della lavoratrice, obblighi e domanda all’INPS
La maternità obbligatoria è una tutela posta anche a salvaguardia della salute: durante il periodo previsto dalla legge la lavoratrice dipendente non può essere adibita al lavoro, salvo le specifiche possibilità di flessibilità autorizzate dalla normativa.
L’astensione può inoltre iniziare prima del normale periodo in presenza di gravi complicazioni della gravidanza oppure quando le mansioni o l’ambiente di lavoro risultano incompatibili con lo stato di gravidanza.
Alla tutela economica si affiancano poi importanti garanzie sul rapporto di lavoro. In linea generale, la lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge, come la giusta causa, la cessazione dell’attività aziendale o la scadenza di un contratto a termine.
Al rientro ha diritto alla conservazione del posto e alle tutele previste in relazione a sede e mansioni.
La domanda di maternità dev’essere presentata all’INPS prima dell’inizio dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente all’Istituto dal medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.
Dopo la nascita, poi, la lavoratrice deve comunicare entro 30 giorni la data del parto e le generalità del figlio. La richiesta può essere inoltrata online oppure tramite patronato.
Congedo di maternità per autonome e professioniste
Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni INPS, come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette e imprenditrici agricole professionali, l’indennità copre normalmente i due mesi precedenti il parto e i tre successivi.
La differenza fondamentale rispetto alle dipendenti è che non esiste l’obbligo di sospendere l’attività lavorativa. Occorre però essere iscritte alla relativa gestione e risultare in regola con i contributi.
L’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale stabilita annualmente per la categoria e la domanda viene normalmente presentata dopo il parto.
Regole specifiche valgono anche per collaboratrici e libere professioniste iscritte alla Gestione Separata INPS. La tutela copre generalmente cinque mesi, senza obbligo di interrompere l’attività, e richiede almeno una mensilità di contribuzione utile nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
L’indennità è pari all’80% del reddito medio giornaliero, determinato dall’INPS sulla base del reddito utile ai fini contributivi preso a riferimento.
Le professioniste iscritte invece ad una Cassa previdenziale professionale seguono la disciplina della propria Cassa, alla quale devono rivolgersi per requisiti, calcolo e presentazione della domanda.
