Aprire un asilo nido in Italia significa avviare contemporaneamente un’attività economica ed un servizio educativo sottoposto a regole specifiche.
Ad oggi il principale riferimento nazionale resta il D.lgs. 65/2017, che comprende nidi e micronidi nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, e stabilisce che i nidi accolgono, in via generale, bambini dai 3 ai 36 mesi.
Non esiste però una procedura operativa identica in tutta Italia per aprire un asilo nido: numerosi requisiti sono stabiliti a livello regionale e applicati dagli enti locali. Vediamo come funziona.
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Requisiti necessari per aprire un asilo nido
Il primo passo da affrontare per chi vuole aprire un asilo nido consiste nel verificare la normativa della Regione in cui sarà aperta la struttura e le disposizioni del Comune competente.
Il D.lgs. 65/2017 attribuisce infatti alle Regioni il compito di definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi, mentre i Comuni svolgono funzioni di autorizzazione, accreditamento, controllo e vigilanza sui gestori privati.
Di conseguenza, ad esempio, non esiste a livello nazionale un unico numero di metri quadrati necessari o uno stesso rapporto educatori-bambini che sia valido ovunque.
Le regole territoriali possono disciplinare dimensioni e organizzazione degli spazi, capacità ricettiva, servizi igienici, aree dedicate al riposo e alle attività, caratteristiche degli arredi, orari, personale e rapporti numerici tra educatori e bambini. Prima di acquistare o affittare un immobile è quindi opportuno verificarne tecnicamente la compatibilità con gli standard applicabili.
Anche il personale chiaramente deve possedere i titoli necessari. Per l’accesso alla professione di educatore dei servizi per l’infanzia il quadro nazionale prevede la laurea L-19 a indirizzo specifico oppure la laurea magistrale a ciclo unico LM-85 bis in Scienze della formazione primaria, integrata dal percorso di specializzazione previsto di 60 CFU, ferme restando le situazioni e i titoli pregressi salvaguardati dalla normativa.
Iter, pratiche e autorizzazioni necessarie
Una volta definito il progetto, per aprire un asilo nido occorre scegliere la forma giuridica e avviare l’attività sotto il profilo amministrativo e fiscale.
Nella classificazione ATECO 2025, i nidi d’infanzia sono espressamente ricompresi nel codice 88.91.00 – Attività di assistenza diurna per l’infanzia.
L’avvio dell’impresa richiede gli adempimenti verso Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e, nei casi previsti, INAIL. La Comunicazione Unica d’Impresa permette di riunire questi adempimenti in un’unica pratica telematica.
Ricordiamo inoltre che dal 12 febbraio 2026 il precedente strumento autonomo ComUnica non è più disponibile e la trasmissione può essere effettuata tramite DIRE o altre soluzioni compatibili.
A questo iter si affiancano poi altri requisiti specifici per aprire un asilo nido. A seconda della disciplina regionale, occorre presentare al Comune o tramite SUAP l’istanza, comunicazione o altra pratica prevista per ottenere il titolo necessario al funzionamento.
L’eventuale accreditamento del nido è distinto dall’autorizzazione al funzionamento e può richiedere il rispetto di ulteriori standard qualitativi, soprattutto quando la struttura intende stipulare convenzioni con il Comune o entrare nel sistema dei servizi finanziati con risorse pubbliche.
Devono inoltre essere rispettate le norme edilizie, impiantistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza applicabili. Un ulteriore obbligo riguarda la prevenzione incendi: gli asili nido con oltre 30 persone presenti rientrano nell’attività n. 67 soggetta ai controlli previsti dal DPR 151/2011.
Il datore di lavoro che impiega personale destinato ad avere contatti diretti e regolari con minori deve inoltre acquisire lo specifico certificato del casellario giudiziale previsto dall’articolo 25-bis del DPR 313/2002.
Quanto costa aprire un asilo nido nel 2026?
Per aprire un asilo nido, l’investimento richiesto può cambiare notevolmente in funzione della città, delle dimensioni, dello stato dell’immobile e, soprattutto, della capienza che potrà essere effettivamente autorizzata.
Tra le spese iniziali rientrano l’acquisto o la locazione dei locali, la progettazione tecnica, gli eventuali interventi edilizi ed impiantistici, gli adeguamenti richiesti dalla normativa, gli arredi e le attrezzature per i bambini, le dotazioni di sicurezza, l’organizzazione degli spazi per riposo e cura, l’eventuale cucina o servizio pasti e i costi professionali e amministrativi.
A queste vanno aggiunti i costi continuativi per personale, affitto o finanziamento dell’immobile, utenze, alimentazione, pulizia, manutenzione, formazione e gestione amministrativa.
Per costruire un business plan realistico è fondamentale partire dalla capacità effettiva della struttura, cioè dal numero di bambini che potranno essere accolti in base agli spazi disponibili e ai limiti stabiliti dalla normativa regionale. Da questo dato dipenderà anche il numero di educatori e degli altri addetti necessari, con un impatto diretto sui costi di gestione e sui ricavi potenziali.
Valutare correttamente questi elementi prima dell’apertura consente di capire se il progetto è economicamente sostenibile e di avviare l’asilo nido su basi organizzative e finanziarie solide.
In termini puramente indicativi, per un asilo nido privato di piccole dimensioni avviato in locali in affitto già in buona parte idonei si può ipotizzare un investimento iniziale nell’ordine di circa 50.000-100.000 euro. La cifra può però aumentare sensibilmente quando sono necessari importanti lavori di adeguamento o ristrutturazione e può arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro se è previsto anche l’acquisto dell’immobile.
